Con la sentenza n. 179 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato:
1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, co. 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall’art. 554-ter, co. 3, c.p.p.;
2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, co. 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall’art. 554-quater, co. 3, c.p.p.
Il Tribunale di Siena ha rilevato che la disposizione censurata, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla trattazione del giudizio dibattimentale del giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale che ha fissato la data dell’udienza dibattimentale davanti a un giudice diverso, per la prosecuzione del giudizio, ai sensi dell’art. 554-ter, co. 3, c.p.p., viola gli artt. 111, co. 2, 3, 24, co. 2, 101 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, § 1, CEDU e all’art. 14, § 1, Patto internazionale sui diritti civili e politici.
La Consulta ha dichiarato fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 111, co. 2, 24, co. 2, e 3 Cost., ritenendo assorbito l’esame degli ulteriori parametri evocati dal rimettente.
La Corte ha esaminato anzitutto le censure riferite agli artt. 111, co. 2 e 24, co. 2, Cost., affermando che la mancata previsione, nella disposizione censurata, di un’ulteriore fattispecie, generale e astratta, di incompatibilità – quella del giudice dell’udienza predibattimentale chiamato poi a celebrare anche il dibattimento – confligge con i principi costituzionali di terzietà e imparzialità del giudice (art. 111, co. 2, Cost.), quali presupposti dell’effettività della tutela giurisdizionale (art. 24, co. 2, Cost.).
Infatti – ha osservato la Corte – l’attività decisionale che il giudice è chiamato a svolgere nell’udienza predibattimentale, compendiata nelle valutazioni oggetto dei provvedimenti di cui agli artt. 554-bis e 554-ter c.p.p., connota tale udienza quale sede pregiudicante della successiva fase decisoria, in quanto il giudice predibattimentale esercita un vaglio penetrante del merito dell’accusa, con un evidente rischio di condizionamento nel successivo giudizio dibattimentale. Pertanto, la previsione, di cui all’art. 554-ter, co. 3, c.p.p., della sola “diversità” del giudice del dibattimento rispetto a quello predibattimentale non è sufficiente ad assicurare la garanzia del giusto processo, versandosi in una fattispecie in cui il pregiudizio all’imparzialità e terzietà del giudice del dibattimento è di gravità tale da richiedere necessariamente la previsione, in via generale e predeterminata, di una ipotesi di incompatibilità. Da qui l’esigenza, ribadita a chiare lettere dal Giudice delle leggi, di introdurre una nuova situazione di incompatibilità con una pronuncia di illegittimità costituzionale di tipo additivo.
Inoltre, la Consulta ha ritenuto violato anche l’art. 3 Cost., poiché, a fronte della perfetta corrispondenza della regola di giudizio cui sono soggetti sia il giudice dell’udienza preliminare, sia il giudice dell’udienza predibattimentale, la disciplina scaturente dall’art. 34, co. 2, c.p.p. risulta ingiustificatamente differenziata nella misura in cui prevede l’incompatibilità a partecipare al giudizio soltanto per «il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare» e non anche per il giudice dell’udienza predibattimentale.
Infine, dall’ampliamento dei casi di incompatibilità prodottosi per effetto della presente pronuncia di illegittimità costituzionale è conseguita la necessità di assicurare il principio del giusto processo anche con riferimento al giudizio di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere. Pertanto, la Corte ha esteso, in via consequenziale, la dichiarazione di illegittimità costituzionale anche al caso previsto dall’art. 554-quater, co. 3, c.p.p.