Intrecci cooperativi e infortuni sul lavoro. Il “caso” del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Archivio Penale
© Pisa University Press 2025
Ricevuto: 29 July 2025
| Accettato: 01 September 2025
| Pubblicato: 01 September 2025
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Riassunto
Muovendo dall’analisi dei dati normativi che regolano le prerogative del r.s.p.p., lo scritto si sofferma criticamente sulle tendenze inclini ad allargare l’area della sua responsabilità mediante l’impiego, non sempre ortodosso, delle categorie della causalità e della colpa. Posizioni di garanzia “mediate”, perché inserite all’interno di ampie catene causali che dilatano lo spa- zio tra la pretesa omissione non impeditiva e l’evento “finale”, ma anche rimproveri colposi affidati a schemi presuntivi che prescindono dall’apprezzamento dell’effettiva dimensione cautelare della regola violata, sembrano delineare uno statuto penale “speciale” di questa figura professionale. Il lavoro mira a dimostrare che la pur fondamentale esigenza di assicurare un funzionamento ottimale degli apparati lavoristici ad alta complessità tecnica, se del caso “creando” nuovi garanti o imponendo un generale accrescimento delle prescrizioni modali che governano attività pericolose ma socialmente necessarie, non può giustificare cedimenti o flessioni dei principi di legalità e colpevolezza.
“Mediated” guarantee positions, because they are inserted within broad causal chains which expand space between alleged non-preventative omission and “final” event, but also culpable reproaches en- trusted to presumptive schemes which ignore appreciation of the actual precautionary dimension of violated rule, seem to outline a “special” criminal status of this professional figure. The paper aims to demonstrate that the fundamental need to ensure optimal functioning of highly technically complex labor systems, if necessary “creating” new guarantors or imposing a general increase in modal prescriptions which govern dangerous but socially necessary activities, cannot justify conces- sions or bending of legality and culpability.
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