L'Assemblea della Camera dei deputati ha definitivamente approvato, il 25 novembre u.s. in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il disegno di legge che introduce il delitto di femminicidio (A.C. 2528), definito come il cagionare "la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali" e punito con la pena dell'ergastolo.
Oltre a contemplare il nuovo delitto di femminicidio il provvedimento - in attesa di pubblicazione in G.U., reca ulteriori misure per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime dei reati ad essa riconducibili.
Si segnalano, in particolare:
- l'attribuzione al tribunale in composizione monocratica della competenza sui procedimenti per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p., ove commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità ovvero con armi o con le stesse modalità di condotta sancite per il femminicidio dal nuovo art. 577-bis c.p.), e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);
- diritto della persona offesa di essere avvisata nel caso in cui l'imputato abbia richiesto il patteggiamento e il diritto di presentare memorie e deduzioni in riferimento alla richiesta stessa;
-l' avviso alla persona offesa della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal PM e corrispondente dovere del PM di assumere personalmente informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza se richiesto, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato (è comunque consentito al PM di delegare l'ascolto alla polizia giudiziaria con decreto motivato);
- l'estensione degli obblighi di comunicazione alla persona offesa e ai prossimi congiunti della vittima deceduta in conseguenza del reato che ne abbiano fatta richiesta dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva e dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, nonché dei provvedimenti di sostituzione o revoca di misure cautelari, applicati nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, nonché dei provvedimenti che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo;
- l'attribuzione ai centri antiviolenza e alle case rifugio pubblici e privati della facoltà di esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato;
- la deroga al termine di 45 giorni di durata massima complessiva delle operazioni di intercettazione quando si procede per i delitti di femminicidio nonché per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, omicidio preterintenzionale, interruzione di gravidanza non consensuale, violenza sessuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti nelle forme aggravate che ricorrono quando il fatto è commesso con gli stessi elementi qualificanti del femminicidio;
- il riconoscimento della presunzione di pericolosità per gli indagati di gran parte dei delitti di codice rosso con applicazione, in via prioritaria, delle misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere (salvo che non sussistano esigenze cautelari o possano essere soddisfatte da altre misure cautelari) quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al tentato omicidio (in alcune ipotesi aggravate), tentato femminicidio, maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso nelle ipotesi aggravate, interruzione di gravidanza non consensuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. La misura degli arresti domiciliari dovrà essere disposta con applicazione del dispositivo di controllo del braccialetto elettronico;
- l'ampliamento da 500 a 1000 metri della distanza minima dalla persona offesa o dai luoghi da questa frequentata che la persona sottoposta alle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa deve rispettare;
- l'estensione del sequestro conservativo ai casi di omicidio della persona legata all'imputato da relazione affettiva senza stabile convivenza, a garanzia del diritto al risarcimento dei danni civili subiti dai figli della vittima e facoltà per il PM che procede per uno dei reati di violenza contro le donne e domestica, di chiedere, previe indagini patrimoniali sull'indagato, il sequestro conservativo, se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate;
- l'attribuzione al giudice del dovere di provvedere, anche d'ufficio (e non solo su istanza di parte) in sede di condanna, anche non definitiva, all'assegnazione di una provvisionale, non inferiore al 50 per cento del presumibile danno che sarà liquidato poi, eventualmente, in sede civile. Se i beni dell'imputato sono già soggetti a sequestro conservativo, con la sentenza di primo grado il sequestro si converte in pignoramento nei limiti della provvisionale accordata.
-la previsione per cui nell'esame testimoniale le domande e le contestazioni devono essere effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria;
-il potenziamento del collegamento tra procedimenti civili di separazione, divorzio e in materia di responsabilità genitoriale e procedimenti penali per reati di violenza contro le donne e domestica.
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