Il disegno di legge AS 932, di iniziativa del senatore Zanettin, approvato in prima lettura dal Senato, modificando l’articolo 267 c.p.p., introduce un limite di durata complessiva per le operazioni captative (non superiore a 45 giorni), salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione. Il limite di durata complessiva delle operazioni captative non trova applicazione con riguardo ai procedimenti per delitti di criminalità organizzata e di terrorismo per i quali si applica la disciplina dettata dall’articolo 13 del decreto legge n. 152 del 1991.
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