Nel 2006 il legislatore, nel dare seguito alla riserva di legge contenuta nell’art. 98, co. 3, Cost., ha configurato come illecito disciplinare l’iscrizione e la partecipazione sistematica e continuativa ai partiti politici (dlgs. 109/2006 e successive modifiche). Sulla delimitazione del campo di azione del legislatore la Corte costituzionale si è pronunciata ancora di recente con la sent. 170/2018. Il lavoro, da una parte ricostruisce il dibattito in Assemblea costituente ed esamina il panorama istituzionale e politico nel quale si inserisce la disciplina legislativa dichiarata legittima dalla Corte; e, dall’altra, rappresenta i nodi ancora da sciogliere in materia.
I diritti politici dei magistrati ed il divieto di iscrizione e partecipazione sistematica e continuativa ai partiti politici: una violazione del dettato costituzionale o una scelta bilanciata?
In 2006, the legislators, pursuant to their prerogative established by Art. 3, co.3, Cost., classified as a violation of disciplinary rules the judges' enrollment and continuous and systematic participation in political parties (dlgs. 106/2006 and following amendments). Recently, the Constitutional Court issued an opinion regarding the limitations on the legislator's scope of action (n. 170/2018). This article wants to firstly analyze the debate during the Constituent Assembly, then examine the institutional and political framework that is the background for the Court’s jurisprudence; and lastly, wants to focus on the challenges to be met on this matter.
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