La recente legge 28 aprile 2014, n. 67, ha dettato una nuova disciplina del procedimento nei confronti degli irreperibili previsto dal codice di procedura penale. Il Capo III della legge, nel recare una disciplina direttamente precettiva volta a riformare la materia del processo in contumacia, ha eliminato tale istituto sostituendolo con quello della sospensione del procedimento per assenza dell’imputato. La legge però, non ha previsto una specifica disciplina transitoria per i processi in corso. Da qui, l’esigenza del Parlamento di intervenire con il provvedimento in esame volto a garantire i diritti degli imputati irreperibili e contumaci e a preservare da incertezze applicative nell’interpretazione della legge, anche connesse al regime delle impugnazioni. In particolare, si prevede come regola generale, che le nuove disposizioni sulla sospensione del processo penale nei confronti degli irreperibili possano trovare applicazione nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge (17 maggio 2014), solo se nei medesimi non sia già stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. Deroghe a tale previsione sono consentite, in riferimento ai procedimenti non conclusi in primo grado, soltanto quando l’imputato sia già stato dichiarato contumace (ex art. 420-quater c.p.p.) e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità (ex art. 159c.p.p.).
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