La legge in titolo introduce nel titolo XII (Delitti contro la persona), sez. III (Delitti contro la libertà morale), del codice penale, i reati di tortura (art. 613-bis) e di istigazione alla tortura (art. 613-ter).
In particolare, l'articolo 613-bis c.p. punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso con più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
L'articolo 613-ter punisce il reato proprio consistente nell'istigazione a commettere tortura commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.
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