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L. 16 giugno 2016, n. 115 - Introduzione del reato di negazionismo (GU 28.06.2016)

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La legge n. 115 del 2016 disciplina le sanzioni penali relative al c.d.
negazionismo.L'articolo unico della legge modifica l'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato:
- alla lett. a), con la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- alla lett. b), con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il comma 3 dell'art. 3 della legge n. 654 vieta, inoltre, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, e ne sanziona con pene detentive la partecipazione (da sei mesi a quattro anni) e la promozione o direzione (da uno a sei anni).
La legge in titolo inserisce, nell'articolo 3 della legge 654, un comma aggiuntivo 3-bis, con il quale è prevista la pena della reclusione da 2 a 6 anni, nei casi in cui la propaganda, l'istigazione e l'incitamento si fondino "in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra" come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale (art. 6, crimine di genocidio; art. 7, crimini contro l'umanità; art. 8, crimini di guerra), ratificato dall'Italia con la legge n. 232 del 1999.