Pubblicato in: Dal Parlamento

L. 17 aprile 2014, n. 62 - Modifica dell'art. 416-ter c.p. in materia di scambio elettorale politico-mafioso (GU 17 aprile 2014)

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Fonte immagine: www.vita.it

1. L'articolo 416-ter c.p. è sostituito dal seguente:


«Art. 416-ter - (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al co. 3 dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al co. 1».