La legge in titolo consta di un articolo unico che detta due distinte discipline: con la prima (commi da 1 a 35) sono regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso;
con la seconda (commi da 36 a 65) è introdotta una normativa sulle convivenze di fatto (che può riguardare sia coppie omosessuali che eterosessuali).Le ultime disposizioni (commi da 66 a 69) recanola copertura finanziaria del provvedimento.
Il provvedimento, pur non contemplando espresse disposizioni in materia penale (ad eccezione del comma 38 il quale equipara ai fini dell'ordinamento penitenziario i conviventi di fatti ai coniugi), è destinato, nella parte in cui prevede che " le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti la parola coniuge...si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso", a produrre (possibili) effetti (sia in bonam che in malam partem) sul diritto penale sostanziale e processuale. La questione è emersa anche nel corso dei lavori parlamentari, venendo espressamente in rilievo nel parere reso dal Comitato per la legislazione della Camera.
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