Pubblicato in: Dal Parlamento

L. 23.02.2015,n. 19- Divieto di concessione dei benefici ai condannati ex art. 416-ter c.p.(GU 5.03.2015)

parlamento.jpg

La legge, composta di due articoli, esclude che ai condannati per il delitto di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) possano essere concessi benefici carcerari e attribuisce alla Direzione distrettuale antimafia le funzioni di pubblico ministero nei relativi procedimenti penali. Più nel dettaglio l'articolo 1 della legge aggiunge il reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416-ter c.p. tra quelli per i quali l'art. 4-bis della legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario) esclude l'applicazione dei benefici penitenziari. La legge non prevede una disciplina transitoria per coloro che siano già in esecuzione di pena per tale delitto. L'articolo 2 integra, poi, la formulazione del comma 3-bis dell'art. 51 c.p.p., attribuendo le funzioni di pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado per il reato di scambio elettorale politico-mafioso ai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Tali funzioni, in base al citato sistema del doppio binario (e per finalità di specializzazione) sono svolte per i reati di mafia ed una serie di altri gravi reati associativi, dalla DNA (Direzione distrettuale antimafia), cui corrisponde sul piano investigativo la DIA (Direzione investigativa a