La legge in titolo modifica la disciplina della legittima difesa e interviene inoltre su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e con strappo, rapina) e sul delitto di violazione di domicilio.
Più nel dettaglio, la riforma:
modifica la disciplina della legittima difesa domiciliare, ossia la disposizione (comma 2 dell'articolo 52 c.p.) che autorizza il ricorso a «un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo» per la difesa legittima della «propria o altrui incolumità» o dei «beni propri o altrui». In relazione a tale fattispecie, la modifica consiste nella specificazione che si considera "sempre" sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa;
introduce un'ulteriore presunzione all'interno dell'articolo 52 c.p., in base alla quale sarebbe sempre da considerarsi in stato di legittima difesa colui che, legittimamente presente all'interno del proprio o dell'altrui domicilio (da intendersi in senso ampio, quale luogo ove venga esercitata attività commerciale, imprenditoriale o professionale), agisca al fine di respingere un'intrusione effettuata con violenza o minaccia;
interviene sulla disciplina dell'eccesso colposo (art. 55 c.p.), escludendo, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità;
prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento e furto con strappo (art. 624-bis c.p.) la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa;
inasprisce il quadro sanzionatorio per una serie di reati contro il patrimonio: violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e l'ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato; furto in abitazione, furto con strappo e condotte aggravate; rapina e ipotesi aggravate e pluriaggravate;
interviene sulla disciplina civilistica della legittima difesa e dell'eccesso colposo, specificando che, nei casi di legittima difesa domiciliare, è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto: in tal modo l'autore del fatto, se assolto in sede penale, non è obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto. Si prevede, inoltre, che nei casi di eccesso colposo, al danneggiato sia riconosciuto il diritto ad una indennità, calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto «della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato»;
introduce il patrocinio a spese dello Stato in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa;
prevede che nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi in presenza delle circostanze di cui alla legittima difesa domiciliare.
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