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L. 28.04. 2015, n. 58- Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (GU 13.05.2015)

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La legge in titolo si compone di dieci articoli. I primi due articoli recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005. L'articolo 3 reca alcune definizioni, in aggiunta a quelle già contenute nella Convenzione. L'articolo 4 individua le autorità competenti, in ottemperanza all'articolo 2A della Convenzione, nel Ministero degli affari esteri (che funge anche da punto di contatto ed esplica i compiti descritti nell'articolo 5 della Convenzione) e nel Ministero dell'interno (che collabora con il Ministero degli affari esteri ed è competente per la protezione fisica attiva), nonché il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente.
L'articolo 5 assegna al Ministero dell'interno il compito di definire gli scenari di riferimento della minaccia alle materie e alle installazioni nucleari al fine di predisporre i piani di protezione fisica. L'articolo 6 sancisce la necessità per l'esercente di installazioni nucleari di ottenere un'autorizzazione (nulla osta) per la protezione fisica passiva delle materie e delle istallazioni nucleari e definisce i termini per il suo rilascio. L'articolo 7 affida al Ministero dell'interno il coordinamento dei piani di intervento per il recupero e la messa in sicurezza delle materie nucleari, anche a seguito delle comunicazioni previste dall'art. 25 del D.lgs. n. 230 del 1995, che dispone circa lo smarrimento, la perdita ed il ritrovamento di materie radioattive, e che al comma 3 prevede appunto che il ritrovamento di materiale radioattivo debba essere comunicato immediatamente alla più vicina autorità di pubblica sicurezza. L'articolo 8 introduce una nuova fattispecie penale e attribuisce la relativa competenza al tribunale in composizione collegiale. In particolare, il comma 1 inserisce nel codice penale, tra i delitti di comune pericolo mediante violenza, il nuovo delitto di "attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari" e lo punisce con la reclusione da 4 a 8 anni. La nuova fattispecie ha le seguenti caratteristiche:
• può essere commessa da "chiunque" (reato comune);
• consiste nell'attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla conservazione o al trasporto di materie nucleari;
• presuppone che da tale condotta derivi un pericolo per la pubblica incolumità.
Se la condotta, oltre a mettere in pericolo la pubblica incolumità, produce un disastro, la pena è aggravata (reato di pericolo aggravato dall'evento, punito con la reclusione da 5 a 20 anni).
Il comma 2 dell'articolo 8 modifica invece l'art. 33-bis del codice di procedura penale per inserire il nuovo delitto tra quelli attribuiti alla competenza del tribunale in composizione collegiale.
L'articolo 9 riguarda l'inosservanza del contenuto delle autorizzazioni e prevede:
- che l'ISPRA, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, formuli specifiche prescrizioni per il ripristino delle condizioni previste nelle autorizzazioni medesime, e comunichi con tempestività al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dell'interno e al Ministero dell'ambiente le infrazioni riscontrate e le prescrizioni impartite - ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al successivo articolo 10, comma 1;
- che, in difetto di adempimento delle prescrizioni impartite, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il titolare del provvedimento autorizzativo e delle connesse prescrizioni, d'intesa con il Ministero dell'interno e su segnalazione dell'ISPRA, dispone la sospensione del provvedimento autorizzativo;
- che, qualora si sia in presenza di gravi e reiterate inosservanze, si proceda alla revoca dell'autorizzazione, che viene operata dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previo parere obbligatorio dell'ISPRA;
- che nei suddetti provvedimenti di sospensione o revoca devono essere indicate le disposizioni da adottare per la protezione fisica dei materiali radioattivi, la tutela sanitaria dei lavoratori e la protezione della popolazione e dell'ambiente.
L'articolo 10 sanziona in via amministrativa l'inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni relative all'uso di materiale nucleare. Sono previsti due illeciti amministrativi a carico dei soggetti autorizzati alla gestione del materiale nucleare:
il primo, per mancato rispetto dell'autorizzazione, sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 a 20.000 euro;
il secondo, per mancato rispetto delle prescrizioni impartite a seguito dell'accertamento dell'inosservanza dell'autorizzazione, ovvero delle disposizioni volte a ripristinare le condizioni previste nell'autorizzazione stessa, sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 50.000 euro.