La legge in titolo si compone di quattro articoli. I primi due contengono l'autorizzazione alla ratifica del Trattato italo-cinese di assistenza giudiziaria in
materia penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.
L'articolo 3 reca la copertura finanziaria. La relazione tecnica allegata all'originario disegno di legge fornisce una previsione delle spese derivanti dall'applicazione del Trattato di assistenza giudiziaria penale, sulla base annua di cinque detenuti trasferiti a fini probatori, di un testimone o perito invitato a comparire, nonché di spese di traduzione degli atti, per l'effettuazione di collegamenti in videoconferenza e per spese di interpretariato.
L'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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