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L.11 luglio 2016, n. 133- Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio (GU 18.07.2016)

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La legge n. 133 del 2016 introduce nel codice penale il reato di frode processuale e depistaggio, definendone le conseguenze penali. Nel merito la legge si compone di tre articoli.
L'articolo 1, comma 1, sostituisce l'art. 375 del codice penale per punire con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che compia una delle seguenti azioni, finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:
•mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;
•affermare il falso o negare il vero ovvero tacere in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale.
La norma ha carattere sussidiario, essendo applicabile solo quando il fatto non presenti gli estremi di un più grave reato (primo comma).
Si tratta di un reato proprio, in quanto soggetto attivo può essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.
L'elemento soggettivo è il dolo specifico, perché oltre alla coscienza e volontà della condotta occorre il fine di "impedire, ostacolare o sviare un'indagine".
La pena da applicare è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento (secondo comma).
Si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni se il fatto è commesso in relazione a procedimenti penali relativi ad alcuni specifici reati (terzo comma).
La pena è diminuita dalla metà a due terzi se l'autore del fatto si adopera per:
•ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove;
•evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori
•aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori (quarto comma).

Quando le circostanze aggravanti (secondo e terzo comma) concorrono con circostanze attenuanti - diverse da quelle previste dal quarto comma e dagli articoli 98 e 114 c.p. (minore età e minima importanza nella partecipazione ai fatti, in caso di concorso) - le attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle prime e le diminuzioni di pena si applicano sulla quantità di pena risultante dall'aumento derivante dalle aggravanti (quinto comma).

Il sesto comma del nuovo art. 375 c.p. prevede che alla condanna per il delitto di frode in processo penale e depistaggio consegua, in caso di reclusione superiore a 3 anni, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Infine, la disposizione:
•afferma l'applicabilità della fattispecie penale anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dall'ufficio o dal servizio (settimo comma);
•esclude la punibilità se il fatto è commesso con riferimento ad un reato procedibile a querela, richiesta o istanza e questa non è stata presentata (ottavo comma);
•afferma l'applicabilità della fattispecie penale anche quando la frode o il depistaggio attengono alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale, in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima (nono comma).

L'articolo 2 della legge inserisce nel codice penale l'articolo 384-ter. La nuova disposizione prevede che, nel caso in cui i delitti di false informazioni al PM (articolo 371-bis), di falsa testimonianza (articolo 372), di frode processuale (articolo 374) e di favoreggiamento personale (articolo 378) siano commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ad alcuni specifici delitti (gli stessi delitti che sono richiamati nel terzo comma del nuovo art. 375, cui si rinvia), la pena è aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione prevista nei casi di false informazioni al p.m. o al difensore.

Analogamente a quanto previsto dall'art. 375 c.p., anche in questi casi la pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori. Si tratta pertanto di una circostanza speciale, con una riduzione di pena maggiore rispetto alla analoga circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6), c.p.

Infine, l'articolo 3 modifica l'art. 376 c.p. per affermare, anche in relazione al nuovo delitto di frode in processo penale e depistaggio, la non punibilità del colpevole che entro la chiusura del dibattimento ritratti il falso e manifesti il vero.