La (non) applicabilità dell’istituto di cui all’art. 469 c.p.p. al giudizio di appello
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Ricevuto: 01 February 2018
| Accettato: 21 February 2018
| Pubblicato: 22 February 2018
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Riassunto
Il giudice di legittimità mette la parola fine ad un dibattito che per anni ha diviso la letteratura processual-penalistica. Per vero, a fronte di un atteggiamento di sostanziale chiusura da parte della giurisprudenza di legittimità, non sono mancate posizioni possibiliste quanto alla applicabilità dell’istituto del “proscioglimento pre-dibattimentale” al giudizio di appello, evidentemente ancorate alla ratio economista dell’art. 129 c.p.p. Ad ogni modo, non sembrano praticabili soluzioni alternative al dictum delle Sezioni Unite: è la struttura del giudizio di appello e la lettera delle previsioni ad esso specificamente dedicate a precludere il ricorso analogico ai meccanismi di cui all’art. 469 c.p.p.
The judge of legitimacy puts an end to a debate that for years has divided the processual-penalistic literature. To be true, faced with an attitude of substantial closure by the jurisprudence of legitimacy, there were no “possibilistic” positions regarding the applicability of the institute of “pre-trial exoneration” to the appeal judgment, evidently anchored to the art. 129 p.p.p. In any case, alternative solutions to the decision of the United Sections do not seem feasible: it is the structure of the appeal judgment and the letter of the provisions specifically dedicated to precluding the analogical appeal to the mechanisms crystallized by art. 469 p.p.p.
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