La direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nell’ordinamento penitenziario
Archivio Penale
pp. 508-533
DOI 10.12871/978886741577910
| © Pisa University Press 2016
Pubblicato: 30 August 2015
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Riassunto
Occorre provare a confutare un’interpretazione restrittiva degli spazi riservati ai «procedimenti di giustizia riparativa» all’interno del «procedimento penale», spazi di cui, invece, sembra auspicabile una graduale, strutturata estensione, pur con tutte le garanzie per le parti e senza snaturanti confusioni delle due distinte declinazioni della giustizia: è necessario, pertanto, stigmatizzare quella corrente di pensiero che vede nella vittima «un ospite inquietante» all’interno della giustizia penale. È sulla base di un «accordo nella credenza», ovvero quando la narrazione della vittima possa almeno convergere sui «fatti essenziali del caso» riconosciuti dall’autore del reato, che un «servizio di giustizia riparativa» può tentare di aiutare le parti consenzienti ad affrontare il «disaccordo nell’atteggiamento».
Sommario
1. Considerazioni introduttive. - 2. La vittima nella giustizia penale: un ospite inquietante. - 3. Il diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa: il principio del superiore interesse della vittima. - 4. La partecipazione ai procedimenti di giustizia riparativa nella Raccomandazione n. R(99)19 e nella Direttiva. - 5. Gli spazi applicativi della giustizia riparativa nell’ordinamento penitenziario. - 6. Giustizia riparativa e liberazione condizionale. - 7. (Segue). La successiva giurisprudenza di legittimità. - 8. (Segue). Polarità giurisprudenziali. - 9. (Segue). Pentimento/perdono e mediazione. - 10. Giustizia riparativa e affidamento in prova al sevizio sociale. - 11. (Segue). La prescrizione di «adoperarsi in favore della vittima» e la possibile attività di mediazione. - 12. (Segue). Il riconoscimento dei fatti essenziali. - 13. Per concludere.Percorso di valutazione
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