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La gigantesca espansione della videoconferenza come alternativa alla presenza fisica dell’imputato in giudizio.
Archivio Penale
pp. 567-585
DOI 10.12871/978883318026729
| @ Pisa University Press 2018
Ricevuto: 21 May 2018
| Accettato: 25 May 2018
| Pubblicato: 30 May 2018
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Sommario
Il contributo analizza criticamente le modifiche legislative che hanno esteso il campo di applicazione della videoconferenza quale mezzo di partecipazione dell’imputato al giudizio penale. In particolare, l’A. evidenzia la singolarità della disciplina italiana, se paragonata ad altri ordinamenti processuali conti-nentali e di common law, chiarendo le ragioni della resistenza che questi tuttora oppongono alla cele-brazione del dibattimento con l’imputato connesso via video da un luogo esterno all’aula di udienza. Lo scritto spiega altresì i motivi per i quali le fonti normative di diritto convenzionale e sovranazionale, pur incoraggiando l’uso dei collegamenti audiovisivi, ancora hanno remore ad ammettere l’impiego della misura tecnologica se è in gioco il diritto dell’imputato di assistere al proprio processo. Infine, viene messa in luce la contrarietà al principio di proporzionalità delle scelte espansive dei casi di partecipa-zione a distanza, di recente operate dal legislatore italiano, e se ne trae la conclusione che il nuovo asset-to della materia sia incostituzionale.
The paper critically analyses the legislative modifications which extended the scope of application of videoconference as a means of participation of the defendant to the criminal trial. More specifically, the Author highlights the distinctive traits of the Italian regulation, if put in comparison with different civil and common law processual systems, illustrating why the latter still appear reluctant to celebrate trials with the accused connected via video from a place outside the courtroom. Furthermore, the article explains the reasons why conventional and supranational sources, even if encouraging the use of audio-video connections, still have some hesitations about using such technologies when the right of the de-fendant to attend the trial is at stake. Finally, the role of the proportionality principle is examined with regard to the extension of the cases of distance-participation recently realised by the Italian legislator, drawing the conclusion that the new system is unconstitutional.
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