La legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), all'art. 1, co. 684, ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle intercettazioni preventive che possono essere effettuate da parte dei Servizi di informazione per la sicurezza.
Tra le modifiche di maggiore rilievo si segnala l'estensione del termine per il deposito delle intercettazioni dagli attuali 5 giorni (10 in casi particolari) a 30 giorni dalla conclusione delle operazioni, nonché l'introduzione della possibilità del differimento del termine di deposito per un periodo non superiore a 6 mesi.
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