articolo pubblicato | open access
Sottoposto a Peer review

La pena della vita

Roberto D'Andrea

Archivio Penale
© dell'autore 2021
Ricevuto: 28 February 2021 | Accettato: 08 March 2021 | Pubblicato: 09 March 2021


L’intero articolo è disponibile


Riassunto

Il potere penale è limitato dai diritti costituzionali degli individui. Uno di questi diritti è, a determinate condizioni, l’eutanasia, corollario del diritto alla salute. Infatti, i pazienti affetti da una irreversibile patologia, tormentati da intollerabili sofferenze fisiche e psichiche e capaci di intendere e di volere hanno il diritto di liberarsi dal loro dolore inguaribile ed inevitabile. Non sussiste alcuna differenza giuridica fra uccidere e lasciar morire: in ambo i casi il fine dell’azione dei medici è liberare i loro pazienti dalle sofferenze, e la morte costituisce solo il mezzo necessario a tale scopo. Pertanto, se il nostro ordinamento giuridico disciplina in maniera diversa eutanasia passiva ed eutanasia attiva, finirà inevitabilmente per pregiudicare il principio di eguaglianza.   


The pain of life


Criminal power is limited by the constitutional rights of the individuals. One of these rights is, under certain circumstances, euthanasia, corollary of the right to health. In fact, patients affected by irreversible diseases, tormented by unbearable physical and psychical sufferings and capable of understanding and intent do have the right to liberate themselves from their unavoidable and unsustainable pain. There is no juridical difference between killing and letting die: in both cases the purpose of the action carried out by doctors is to free their patients from their suffering, and death is the only, necessary means to achieve that purpose. Therefore, if our law system regulates in a different way passive and active euthanasia, it will inevitably undermine the equality principle.


Percorso di valutazione

Peer reviewed. Certificazione della qualità


L’intero articolo è disponibile