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La persistente rilevanza di «fatti» e «valutazioni» nella riforma del falso in bilancio ex legen. 69 del 2015: la soluzione delle Sezioni unite

Giovanni Caruso

Archivio Penale pp. 539-563
DOI 10.12871/978886741711716
Pubblicato: 01 July 2016


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Riassunto

L’Autore commenta la sentenza pronunciata dalla Sezioni unite in tema di falso valutativo, in prima battuta si pone l’accento sui contrasti giurisprudenziali, per poi giungere a quella che è stata la soluzione disposta dal Supremo consesso, il falso valutativo continua ad avere rilevanza penale e si configura se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici ge-neralmente accettati, l’agente si discosti da tali criteri consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sociali.


Sommario

1. A proposito della persistente rilevanza penale del cd. falso valutativo. Il contrasto interpretativo nelle prime letture dottrinali. - 2. Dal dibattito dottrinale al contrasto giurisprudenziale. L’ordinanza di rimessione alle Sezioni unite. - 2.1. La sentenza «Crespi». - 2.2. La sentenza «Giovagnoli». - 2.3. La sentenza «Banca Popolare dell’Alto Adige» in continuità con la sentenza «Crespi»? L’ordinanza di rimessione del contrasto interpretativo alle Sezioni unite. - 3. Le Sezioni unite confermano la persistente rilevanza del cd. falso valutativo. - 4. Alcune annotazioni critiche a margine della decisione: un ulteriore «epitaffio» per la riserva di legge?

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