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La preclusione all’accesso al giudizio abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo permane anche in caso di infermitá totale di mente dell’imputato

Niccolò Tronchin

Archivio Penale
© dell'autore 2022
Ricevuto: 03 May 2022 | Accettato: 16 May 2022 | Pubblicato: 19 May 2022


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Riassunto

Il contributo analizza la preclusione all’accesso al giudizio abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo, come introdotto dalla L. 12 aprile 2019, n. 33, alla luce della sentenza del 29 ottobre 2021, n. 208 della Corte costituzionale, che ne ha confermato la legittimità, in relazione al principio di cui all’art. 111 comma 2 Cost., anche nel caso in cui la richiesta di accesso al rito sia formulata da un soggetto non imputabile, in quanto riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento della commissione del fatto di reato astrattamente punibile con la pena perpetua, in seguito a perizia eseguita in sede di incidente probatorio.


The foreclosure access to the summary proceeding for crimes punishable with life imprisonment remains even in case of mental incapacity of the defendant 


The paper analyzes the foreclosure access to the summary proceeding for crimes punishable with life imprisonment, as introduced by law 12 April 2019, n. 33, in the light of the Constitutional court’s sentence of 29 October 2021, n. 208, which confirmed its legitimacy, in relation to the principle referred to in article 111 paragraph 2 of the Constitution, even in the case where the request for access to the rite is formulated by a person who can’t be charged, as recognized incapable of understanding and willing at the time of the commission of the crime abstractly punishable with the perpetual penalty, following an appraisal carried out in the context of a pretrial hearing.


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