La produzione di materiale pedopornografico tra logiche sistematiche e principi costituzionali
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Ricevuto: 29 November 2024
| Accettato: 28 February 2025
| Pubblicato: 03 March 2025
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Riassunto
Il delitto di produzione di materiale pornografico con l’utilizzo di minorenni integra una fattispecie che si articola in una serie di condotte di diversa tipologia e gravità, richiedendo di conseguenza soluzioni sanzionatorie adeguate al disvalore del fatto. Su questo tema, dopo tre pronunce della Cassazione a Sezioni unite sulla precisa configurazione del reato, è intervenuta anche la Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l’art. 600-ter, co. 1 n. 1 c.p., nella parte in cui non è prevista la possibilità di ridurre la pena per i fatti di minore gravità, ravvisando la necessità di individuare una “valvola di sicurezza”, così da garantire il principio di proporzionalità della sanzione.
The crime of pornographic material production with the use of minors integrates a case that is divided into a series of conducts of different types and gravity, that requires sanctions which are appropriate with the negative value of the act. Regarding this topic, after three judgments of the Court of Cassation in Joint Divisions on the precise conformation of the crime, the Constitutional Court has declared the art. 600-ter, first paragraph no. 1 c.p. as illegitimate, in the part in which it does not provide the possibility of reducing the penalty for less serious facts, considering the necessity of finding a “safety valve”, in order to guarantee the principle of proportionality of the sanction.
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