La responsabilità penale del medico: dal “ritaglio di tipicità” del decreto Balduzzi alla “non punibilità” della legge Gelli-Bianco
Archivio Penale
pp. 303-323
DOI 10.12871/978883318026718
| @ Pisa University Press 2018
Ricevuto: 16 May 2018
| Accettato: 20 May 2018
| Pubblicato: 21 May 2018
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Riassunto
Con la legge Gelli-Bianco del 2017 si è inserita, tramite il nuovo art. 590-sexies c.p., un’area di “non punibilità” per contrastare la c.d. medicina difensiva e garantire l’effettività del diritto costituzionale alla salute. In proposito, si è posta la questione della natura giuridica della nuova disposizione e dei suoi rapporti con la previgente disciplina del decreto Balduzzi. Per risolvere tali problemi sono intervenute le Sezioni unite penali.
The Gelli-Bianco law of 2017 has included, through the new art. 590-sexies c.p., an area of "non-punishability" to oppose the c.d. defensive medicine and guarantee the effectiveness of constitutional right to health. In this regard, the question arose of the legal nature of the new provision and its relations with the old discipline of the Balduzzi decree. The Court of Cassation “a sezioni unite” intervened to resolve these problems.
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