L’art. 319-quater c.p. e i “nuovi” reati di “induzione indebita” e “corruzione indotta”
Archivio Penale
pp. 567-585
DOI 10.12871/978886741577912
| © Pisa University Press 2016
Pubblicato: 30 August 2015
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Riassunto
L’Autore descrive la l. novembre 2012, n. 190, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, la quale ha “inserito” nel codice penale del 1930 l’articolo 319-quater, che punisce la «Induzione indebita a dare o promettere utilità». Lo scritto procede con l’analisi teorica della fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario, ne sottolinea gli spunti dottrinali e giurisprudenziali in merito, e interfaccia a questa l’opposto orientamento che considera l’art. 319-quater una norma a più fattispecie, ritenendo quella di cui al co. 1, che punisce l’intraneo (il quale, abusando, induce), come un reato del tutto autonomo rispetto a quello di cui al co. 2, che punisce l’estraneo (il quale, seppure indotto, dà o promette). Si conclude con l’esposizione dei pro e contro di entrambe le interpretazioni.
Sommario
1. Premessa. - 2. La teorica della fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario. - 3. La tesi della norma a più fattispecie. - 4. I due diversi orientamenti tra argomenti a favore e contrari. - 4.a. I pro e i contra della fattispecie a concorso necessario. - 4.b. Le aporie della norma a più fattispecie monosoggettive. - 5. Una norma a due fattispecie di cui una mono e l’altra plurisoggettiva? - 5.a. L’art. 319-quater c.p. - 5.b. Il co. 1. - 5.c. Il co. 2. - 6. Una prima conclusione da sottoporre ad ulteriori verifiche. - 7. L’induzione nel codice Rocco. - 8. Induzione e costrizione nella concussione. - 9. Conclusioni.Percorso di valutazione
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