L’articolo 6 C.E.D.U. e il risarcimento del danno nel processo penale. Uno stress test per la presunzione di innocenza
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Ricevuto: 14 April 2021
| Accettato: 23 April 2021
| Pubblicato: 27 April 2021
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Riassunto
La condanna alle statuizioni civili decisa dal giudice penale d’appello potrebbe, in assenza dell’accertamento della colpevolezza, creare motivi di frizione con il principio di presunzione di innocenza. Partendo dalla sentenza della Corte EDU, Pasquini c. San Marino, l’A. si interroga se dalla prospettiva della giurisprudenza europea emerge una incompatibilità di fondo tra l’art. 6 § 2 C.E.D.U. e la determinazione del danno in sede penale, ogniqualvolta il giudice dichiari prescritto il reato; o se, al contrario, l’accertamento della responsabilità aquiliana è in sintonia col summenzionato principio anche quando è calato nel processo penale.
Article 6 of the ECHR and the compensation to the civil party in the criminal proceedings. A stress testing for the presumption of innocence.
The civil claims concerning compensation established by the Judge of Criminal Appeals, in the absence of a finding of guilt, could be in conflict with the principle of presumption of innocence. Starting with the case of Pasquini v. San Marino, the A. wonders if from the viewpoint of the European Court of Human Rights there is a general incompatibility between Art. 6 § 2 of the ECHR and the compensation to the civil party in the criminal proceedings, when an offence became time-barred; or if, on the contrary, the establishment of civil liability is in harmony with the above principle, even when it is decided in the criminal proceedings.
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