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Le limitazioni ai diritti dell’estradando al tempo dell’emergenza sanitaria

Gennaro Gaeta

Archivio Penale
© dell'autore 2020
Ricevuto: 16 October 2020 | Accettato: 24 October 2020 | Pubblicato: 26 October 2020


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Riassunto

Con la nota a sentenza viene analizzato l’orientamento giurisprudenziale che fa dipendere la remissione in libertà dell’estradando, per mancata presa in consegna da parte dello Stato richiedente entro il termine fissato con la decisione del Ministro, dalla causa dell’inerzia e dalla sua effettiva imputabilità alla volontà dell’interlocutore estero, con un’interpretazione dell’art. 708, co. 6, c.p.p. che ne consente il superamento in favore del rispetto del solo termine massimo trimestrale per l’efficacia della misura cautelare.


Limitations of the rights of the extradited person at the time of health emergency


According to the Court of Cassation, it’s possible to avoid the respect of the short term provided by the art. 708, co. 6, c.p.p. when the foreign State hasn’t completed the extradition procedure due to “coronavirus” emergency, so introducing a de facto interpretation of the law that legitimate a longer detention of the citizen asked for the extradition. The paper analyzes and criticizes the opinion, also spending some considerations about the european model of justice in judicial cooperation.


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