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Le misure di prevenzione tra giurisprudenza costituzionale e giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo

Gian Paolo Dolso

Archivio Penale
© dell'autore 2017
Ricevuto: 17 November 2017 | Accettato: 29 November 2017 | Pubblicato: 30 November 2017


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Riassunto

Il lavoro muove da una indagine sull’origine delle misure di prevenzione e sulla loro compatibilità con la Costituzione. Viene esaminato lo sviluppo della giurisprudenza della Corte costituzionale, che si è pronunciata su svariati profili di contrasto tra le misure in parola e diverse norme costituzionali. Il contributo di tale giurisprudenza è risultato decisivo nell’ottica del progressivo allineamento di tali discusse misure con i principi costituzionaleìi. Anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo si è occupata  delle misure di prevenzione e della loro conformità ai diritti tutelati dalla C.E.D.U. Di recente essa si è pronunciata ancora su tali misure, soprattutto con riguardo al rispetto dei parametri contenuti nell’art. 2 Prot. 4 della C.E.D.U,. nel caso De Tommaso c. Italia. Nell’occasione la Corte ha, in particolare, posto l’accento sulla necessità che tali misure rispondano al requisito della “prevedibilità”, rispettando in fin dei conti il principio di determinatezza. Vengono infine presi in considerazione alcuni possibili aspetti di contrasto tra la disciplina delle misure di prevenzione e alcune norme della C.E.D.U.. In particolare si evidenziano profili di criticità rispetto all’art. 8, che tutela la vita privata e familire, e rispetto all’art. 4 prot. 7, relativo al divieto del ne bis in idem, anch’esso suscettibile di essere violato dalle norme in parola.

 

The article begins with an inquiry into the origin of preventive measures and their compatibility with the Constitution. It then examines the development of the Constitutional Court case law. This case law is also useful in defining the concept of "personal liberty". The case law of the European Court of Human Rights has also examined preventive measures by assessing their compliance with the rights protected by the Convention. The contribution of the European Court of Human Rights is significant. More recently, the European Court ruled on the preventive measures and their compliance with Art. 2, Prot. 4 of the Convention: in the “De Tommaso v. Italy” case the Court examined the foreseeability of the measure of special surveillance (sorverglianza speciale). The possible consequences of such decision are also examined as well as some possible aspects of the conflict between the discipline of preventive measures and the rules of the European Convention on Human Rights. In particular, Art. 8, which protects private life, in various respects likely to contradict the discipline of the measures in question, and Art. 4 Prot. 7, concerning the prohibition of ne bis in idem.


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