Le norme penali come argine all’alterazione irreversibile dell’ecosistema
Archivio Penale
pp. 659-674
DOI 10.12871/97886741019415
| © Pisa University Press 2017
Ricevuto: 10 July 2017
| Accettato: 13 July 2017
| Pubblicato: 14 July 2017
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Riassunto
La relazione svolge il compito di fornire un quadro non solo di carattere puramente esegetico, ma anche aperto ai profili comparatistici, dogmatici e politico-criminali, della Legge 22 maggio 2015 n. 68, che ha introdotto, dopo un lungo iter parlamentare, durato quasi un ventennio, nel codice penale, i delitti ambientali.
Il sofferto iter parlamentare, che data addirittura dal Progetto Pagliaro, di riforma del codice penale della fine degli anni ottanta del Novecento, ha lasciato indubbiamente le sue tracce sull’ordito legislativo, tanto è vero che il legislatore della riforma ha preferito una visione “sincretica”, nel senso di privilegiare sia l’offesa a singole componenti del bene ambiente, che anche ad un intero ecosistema.
Seconda caratteristica di questa importante legge è poi quella di aver privilegiato il modello legato al danno, anziché quello, invece decisamente preferibile soprattutto a livello probatorio, orientato al pericolo, magari con riferimento, non già ad un evento di pericolo concreto, ma forse meglio ad una condotta concretamente pericolosa.
È infatti ormai un dato di comune esperienza come nel settore in esame, il modello del reato di danno mal si presta ad una efficace tutela penale, giacché è risaputo come le lesioni del bene ambiente sono per lo più il frutto di condotte c. d. seriali, per cui diventa estremamente problematico la stessa individuazione del soggetto penalmente responsabile.
Ciò nonostante, la legge in analisi ha privilegiato il modello del reato di danno, così però suscitando in un interprete avveduto fondati dubbi sulla capacità di implementazione della legge stessa, soprattutto con riferimento ai due delitti principali, cioè a dire l’inquinamento ed il disastro ambientali.
The report pursues the task of providing a picture not only of a purely exegetical nature, but also open to comparative, dogmatic and political-criminal profiles of Law no. 68, which introduced, after a long parliamentary term, lasting almost twenty years in the criminal code, environmental crimes. The parliamentary suffering, even given by the Project Pagliaro, of the reform of the criminal code of the late eighties of the twentieth century, has certainly left its mark on the legislative law, so much so that the legislature of the reform has preferred a "syncretic" "In the sense of privileging both the offense to individual components of the good of the environment, but also to an entire ecosystem. Second feature of this important law is that it has privileged the harmless model rather than the one, rather decisively preferred, especially at the probative level, which is pertinent to the danger, perhaps with reference, not to a concrete danger event, but perhaps better to A concretely dangerous conduct. In fact, it is now a common experience as in the area under consideration, the model of the offense of malfeasance lends itself to effective criminal protection, since it is well known that environmental damage is mostly the result of pipelines cd. serial, so it becomes extremely problematic the same finding of the responsible criminal subject. Nonetheless, the law in analysis has privileged the model of the offense of harm, but in a prominent interpreter, it raised widespread doubts about the capacity to implement the law itself, especially with reference to the two principal crimes, namely pollution and disaster environmental.
Sommario
1. Il diritto penale dell’ambiente italiano in rapporto alla normativa internazionale sui cambiamenti climatici. - 2. La legge 22 maggio 2015 n. 68, che ha introdotto nel codice penale i delitti ambientali. - 3. L’opzione per il reato di danno anziché per il reato di pericolo. - 4. L’utilizzazione di eventi di danno affetti da “gigantismo” e quindi da conseguenti notevoli difficoltà probatorie. - 5. In particolare il significato da attribuire all’avverbio “abusivamente”. - 6. La prima giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in tema di inquinamento ambientale ed il tentativo di rendere ove possibile applicabile almeno detta fattispecie. - 7. Il ravvedimento operoso da circostanza attenuante a causa di non punibilità? - 8. Lo Schema di Disegno di legge-delega recante: “Modiche alla legge 22 maggio 2015 n. 68 in materia di delitti contro l’ambiente” dell’8 febbraio 2017. Conclusioni.Percorso di valutazione
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