Pubblicato in: Dal Parlamento

Legge 19 luglio 2019, n.69- Tutela delle vittime di violenza domestica e di genere - il c.d. codice rosso (GU 25.07.2019)

La legge reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Nel merito essa si compone di 21 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato.

La violenza domestica o di genere viene ricondotta dal disegno di legge alle seguenti fattispecie:

maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);
atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);
lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583-quinquies, aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma);

Gli articoli da 1 a 3 del disegno di legge intervengono sul codice di rito penale prevedendo, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere:

che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta (articolo 1);
che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; il termine di 3 giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa (articolo 2);

che la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e pone, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte (articolo 3).

L'articolo 4 introduce, all'articolo 387-bis c.p., e disciplina il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Il nuovo reato punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.) o l'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384-bis c.p.p.).

L'articolo 5 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria.

L'articolo 6 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena. La nuova disposizione prevede che con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Gli oneri derivanti dalla partecipazione a tali corsi di recupero sono a carico del condannato.

L'articolo 7 introduce nel codice penale, all'articolo 558-bis, il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio.

La nuova fattispecie punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque:

con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o una unione civile;
approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La disposizione, poi, vista la dimensione ultranazionale del fenomeno da colpire, stabilisce che il reato è punito anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Il nuovo articolo 558-bis c.p. reca poi le circostanze aggravanti del reato di matrimonio forzato. In particolare, la pena:

è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.
è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.


L'articolo 8, comma 1, apporta modifiche all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, recependo le modifiche alla dotazione apportate dall'ultima legge di bilancio (vedi infra) e incrementando di 7 milioni di euro, a decorrere dal 2020, la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici.

L'articolo 9 interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori (art. 612-bis) prevedendo:

l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.). L'attuale pena della reclusione da 2 a 6 anni viene sostituita con la reclusione da 3 a 7 anni.

una fattispecie aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; in questi casi la pena è aumentata fino alla metà.

l'aumento della pena per il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.): l'attuale pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni viene sostituita con quella della reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi.

l'inserimento del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) nell'elenco dei delitti che consentono, nei confronti degli indiziati, l'applicazione di misure di prevenzione.

che il tribunale nel disporre in ordine alle misure di prevenzione possa, anche con riguardo agli indiziati di stalking, imporre il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori.

L'articolo 10 introduce nel codice penale, all'articolo 612-ter, una fattispecie ad hoc, volta a sanzionare il fenomeno del c.d. revenge porn. Il nuovo articolo 612-ter c.p., rubricato " Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti", sanziona, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, la condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l’espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati.

L'articolo 612-ter c.p. punisce poi con la stessa pena la diffusione - posta in essere da soggetto diverso da quello che per primo ha diffuso il materiale illecito- di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La disposizione prevede poi alcune circostanze aggravanti speciali.

In particolare la pena è aggravata:

se il reato di pubblicazione illecita è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, ovvero da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici;
se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza (in questi casi la pena è aumentata da un terzo alla metà).

Per quanto concerne la procedibilità l'ultimo comma dell'articolo 612-ter c.p. prevede che il reato sia punibile a querela della persona offesa. La querela, che può essere proposta nel termine di sei mesi (corrispondente a quello più elevato previsto per i reati di violenza sessuale), può essere rimessa solo in sede processuale. La diffusione illecita di video o immagini sessualmente esplicite aggravata in quanto commessa in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza, è invece punibile d'ufficio.

L'articolo 11 modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'art. 577 c.p., per estendere il campo d'applicazione delle aggravanti.


L'articolo 12, comma 1, inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, conseguentemente abrogando l'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime.

La nuova fattispecie è inserita all'art. 583-quinquies c.p., dopo il delitto di lesioni, e punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso (primo comma). Alla condanna - cui è equiparato il patteggiamento della pena - consegue anche la pena accessoria della interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno (secondo comma).

La legge, inoltre:

interviene sull'art. 576 c.p. per prevedere l'ergastolo quando l'omicidio sia conseguente alla commissione del delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni al viso.

modifica l'ordinamento penitenziario (art. 4-bis, legge n. 354 del 1975) per consentire l'applicazione dei benefici penitenziari per i condannati per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno (inserimento dell'art. 583-quinquies c.p. nel catalogo dei delitti di cui al comma 1- quater).

Inoltre, si prevede che quando il reato è commesso in danno di minore, ai fini della concessione dei benefici può essere valutata la positiva partecipazione al programma di riabilitazione psicologica specifica previsto dall'articolo 13-bis dell'ordinamento penitenziario (inserimento dell'art. 583-quinquies c.p. nel catalogo dei delitti di cui al comma 1- quinquies). Il provvedimento, dunque, riconduce alla disciplina della concessione dei benefici penitenziari per i condannati per reati sessuali in danno di minori il nuovo delitto di cui all'art. 583-quinquies commesso in danno di minori.

L'articolo 13 inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale (artt. da 609-bis a 609-octies c.p.).

L'articolo 14, al comma 1, interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per inserirvi l'art. 64-bis, in base al quale se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o relative alla potestà genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia dei seguenti provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere: ordinanze relative a misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza.

Gli ulteriori commi dell'articolo 14 modificano il codice di procedura penale con la finalità di ampliare la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere.

L'articolo 16 modifica il comma 2-bis dell'articolo 275 c.p.p. in materia di criteri di scelta delle misure cautelari.

L'articolo 17 modifica l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975, sulla quale interviene anche l'art. 12, v. sopra), intervenendo sull'art. 13-bis, che prevede la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Il provvedimento integra anche questo catalogo di reati con i delitti di: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) e stalking (art. 612-bis c.p.).

L'articolo 18 interviene sul decreto-legge n. 93 del 2013 con particolare riferimento al riparto di somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza (art. 5-bis, comma 2). La riforma elimina la previsione che oggi impone di riservare un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio. Conseguentemente, nel riparto annuale tra le regioni ci si dovrà limitare a perseguire l'obiettivo di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione.

L'articolo 19 apporta modiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato), individuando nella procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia

L'articolo 20 interviene sulla disciplina del fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui al decreto legislativo n. 204 del 2007 inserendo al comma 2 anche il richiamo al nuovo reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.). Il comma 2 dell'articolo prevede che l'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto nella misura determinata dal decreto 31 agosto 2017.

L'articolo 21, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria. Le amministrazioni dovranno provvedere all'attuazione della legge con le risorse disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica individua il solo articolo 4 come disposizione onerosa, per la quale richiama i fondi già stanziati per la formazione del personale.