Pubblicato in: Dal Parlamento

Legge 27 settembre 2021, n. 134- Delega per la riforma del processo penale (GU 4.10.2021)

La legge n. 134 del 2021, pubblicata nella GU del 4 ottobre 2021, trae origine dal disegno di legge presentato dal Governo Conte II alla Camera il 13 marzo 2020. Sul testo la Commissione Giustizia ha deliberato di svolgere un'indagine conoscitiva (per una sintesi delle posizioni espresse dagli auditi si veda il Dossier del Servizio studi della Camera n. 310/1). Con la formazione del Governo Draghi, il Ministro della giustizia Cartabia, nel mese di marzo 2021, ha insediato una Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435 (c.d. Commissione Lattanzi). Sulla base dei lavori della Commissione ministeriale, il 14 luglio 2021 il Governo ha presentato una serie di emendamenti al testo originario (per un confronto tra il testo originario del disegno di legge e gli emendamenti del Governo si veda il Dossier del Servizio studi della Camera n. 310/2).
La Commissione giustizia ha concluso, approvando una serie di emendamenti anche parlamentari, l'esame del provvedimento il 30 luglio 2021. Il disegno di legge è stato quindi successivamente approvato dall'Assemblea di Montecitorio, con voto di fiducia il 3 agosto 2021.
Il testo licenziato dalla Camera è stato approvato, dopo un rapido esame in Commissione, sempre con voto di fiducia, il 23 settembre 2021 dall'Aula del Senato.

Passando al merito, la legge si compone di 2 articoli: l'articolo 1 prevede una serie di deleghe al Governo, che dovranno essere esercitate entro un anno dall'entrata in vigore della legge; l'articolo 2 reca novelle al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente precettive.

Sinteticamente, la legge detta principi e criteri direttivi volti a riformare alcuni profili della disciplina in materia di indagini preliminari e udienza preliminare introducendo un controllo giurisdizionale sulla tempestiva iscrizione oggettiva e soggettiva delle notizie di reato e incidendo, fra le altre, sui termini di durata delle indagini preliminari rimodulandoli in funzione della natura dei reati per cui si procede; sui criteri decisori di cui agli articoli 125 disp. att. c.p.p. e 425, comma 3, c.p.p. (regola di giudizio per l'archiviazione e per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere) sostituendo l'inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio degli elementi acquisiti con l'inidoneità dei medesimi elementi a consentire una "ragionevole previsione di condanna"; ed infine sui criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale, prevedendosi che gli uffici del pubblico ministero nell'ambito dei criteri generali indicati con legge del Parlamento, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili.

Ulteriori principi e criteri direttivi sono dettati per la riforma dei riti alternativi, finalizzati ad estenderne l'applicabilità ed a renderli maggiormente appetibili, con effetti deflattivi del rito dibattimentale.
Il Governo è altresì delegato ad intervenire sulla disciplina dei procedimenti attribuiti alla competenza del giudice monocratico in cui non si fa luogo ad udienza preliminare e l'esercizio dell'azione penale avviene con citazione diretta a giudizio. In particolare, la riforma prevede una udienza predibattimentale in camera di consiglio, da celebrare innanzi ad un giudice diverso da quello davanti al quale dovrà eventualmente tenersi il dibattimento (una sorta di udienza filtro), nell'ambito della quale il giudice dovrà pronunciare la sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna e potrà ricevere eventuali richieste di riti alternativi. Laddove invece il procedimento superi questa fase, il giudice dovrà fissare la data della successiva udienza dibattimentale, dinanzi a un giudice diverso.

Finalità acceleratori e deflative sono alla base anche della riforma proposta per il sistema delle impugnazioni. In particolare, per quanto riguarda il giudizio di appello, il Governo è delegato: ad estendere le attuali ipotesi di inappellabilità delle sentenze; ad ampliare l'ambito applicativo del concordato sui motivi in appello, tramite l'eliminazione di tutte le preclusioni all'accesso a tale istituto; a prevedere l'inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi.

Per quanto riguarda invece il giudizio in Cassazione, la delega prevede – tra l'altro – che la trattazione dei ricorsi avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori facendo salva la possibile richiesta delle parti di discussione orale. Dinanzi alla Cassazione è infine prevista l'introduzione di un ricorso straordinario per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.
A finalità deflattive del processo penale rispondono anche le deleghe per la riforma della disciplina delle condizioni di procedibilità, e per il potenziamento degli istituti della non punibilità per tenuità del fatto e della messa alla prova dovrebbe consentire di ridurre le ipotesi nelle quali il procedimento penale giunge al dibattimento, nonché per la revisione del sistema sanzionatorio penale.

La riforma promuove la digitalizzazione del processo penale e, più in generale, l'impiego delle nuove tecnologie con finalità di velocizzazione e risparmio, anche muovendo dall'esperienza fatta nel corso della pandemia con il processo da remoto.

La delega reca inoltre principi per la riforma della disciplina delle notificazioni all'imputato, nonché del processo in assenza dell'imputato.

La riforma include anche disposizioni per il rafforzamento degli istituti di tutela della vittima del reato e per l'introduzione di una disciplina organica sulla giustizia riparativa, anche in attuazione di direttive dell'Unione europea.

La legge interviene, ancora, con disposizioni immediatamente prescrittive sulla disciplina della prescrizione dei reati contenuta nel codice penale, con la finalità di: confermare la regola, introdotta con la legge n. 3/2019 (c.d. Spazzacorrotti), secondo la quale il corso della prescrizione del reato si blocca con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna; escludere che al decreto penale di condanna, emesso fuori dal contraddittorio delle parti, possa conseguire l'effetto definitivamente interruttivo del corso della prescrizione; prevedere che se la sentenza viene annullata, con regressione del procedimento al primo grado o ad una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia definitiva di annullamento.
Sempre con previsione immediatamente prescrittiva, la legge introduce nel codice di procedura penale l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Con l'inserimento dell'art. 344-bis si prevedono termini di durata massima dei giudizi di impugnazione individuati rispettivamente in 2 anni per l'appello e un anno per il giudizio di cassazione: la mancata definizione del giudizio entro tali termini comporta la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale. Tuttavia i termini di durata dei giudizi di impugnazione, che sono sospesi negli stessi casi in cui è prevista la sospensione della prescrizione, possono essere prorogati dal giudice che procede. I termini di durata massima dei giudizi di impugnazione non si applicano nei procedimenti per delitti puniti con l'ergastolo e quando l'imputato vi rinunci. Le nuove norme in materia di improcedibilità troveranno applicazione solo nei procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020; per questi procedimenti, peraltro, se l'impugnazione è proposta entro la fine del 2024, i termini di durata massima dei giudizi sono rispettivamente di 3 anni per l'appello e di 1 anno e mezzo per il giudizio di Cassazione.

Infine la legge prevede una serie di disposizioni di delega riconducibili all'esigenza di razionalizzare alcuni specifici istituti processuali. In particolare, il Governo è delegato:
ad intervenire in materia di amministrazione dei beni in sequestro e di esecuzione della confisca;
ad interviene sul procedimento di esecuzione della pena pecuniaria con la finalità dichiarata di restituirle effettività;
a modificare la disciplina vigente dell'ufficio per il processo penale istituito presso i tribunali, le corti d'appello e la Cassazione;
a prevedere che il decreto di archiviazione o la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati.