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Legge 6 giugno 2025, n. 82 Modifiche in materia di reati contro gli animali (G.U.16.06.2025)

La legge n. 85 del 2025 interviene in materia di reati contro gli animali. Nel merito la legge si compone di 15 articoli.

Sinteticamente, l'articolo 1 modifica la rubrica del Titolo IX-bis del Libro II del codice penale (Dei delitti contro il sentimento per gli animali), eliminando il riferimento al «sentimento per»: in tal modo si vuole specificare che oggetto di tutela penale sono direttamente gli animali e non più l'uomo, colpito nei sentimenti che prova per gli animali stessi.

L'articolo 2 interviene sull'art. 544-quater c.p. inasprendo la pena pecuniaria che dovrà essere determinata tra un minimo di 15.000 ad un massimo di 30.000 euro.

L'articolo 3 modifica l'articolo 544-quinquies c.p. che disciplina il divieto di combattimenti tra animali, sostituendo l'attuale pena della reclusione da uno a tre anni con la reclusione da due a quattro anni per chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica . Inoltre, estende la pena attualmente applicata ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni non autorizzati, se consenzienti, a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni suddetti.

L'articolo 4 introduce, nel titolo IX-bis del libro II del codice penale, l'art. 544-septies, un'aggravante ad effetto comune (pena aumentata fino ad un terzo) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 544-bis (uccisione di animali), 544-ter (maltrattamento di animali), 544-quater (spettacoli o manifestazioni vietati), 544-quinquies (divieto di combattimento tra animali) e 638 (uccisione o danneggiamento di animali altrui), qualora ricorra una delle seguenti circostanze: l'aver commesso il fatto in presenza di minori; l'aver commesso il fatto nei confronti di più animali; la diffusione dei fatti attraverso strumenti informatici o telematici.

L'articolo 5, apporta alcune modifiche al codice penale:
- interviene sull'art. 544-bis c.p. (Uccisione di animali) innalzando la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro.
- prevede un aumento del trattamento sanzionatorio anche per l’articolo 544-ter c.p. (Maltrattamento di animali) con pena della reclusione da sei mesi a due anni.
- introduce una nuova formulazione dell'art. 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui), che punisce con la reclusione da un anno a quattro anni chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
- modifica l'art. 727 c.p. (contravvenzione in caso di abbandono di animali) innalzando l'importo minimo dell'ammenda che può essere comminata, dagli attuali 1.000 euro a 5.000 euro. Rimane inalterato l'importo massimo dell'ammenda, pari a 10.000 euro.

L'articolo 6 apporta alcune modifiche al codice di procedura penale relative al sequestro e alla confisca di animali oggetto di reato.

L'articolo 7 aggiunge un ultimo comma all'art. 544-sexies c.p., introducendo il divieto di abbattimento o di alienazione a terzi degli animali nel corso delle indagini o durante il dibattimento fino alla pronuncia della sentenza definitiva volti ad accertare la sussistenza di un reato nei confronti di animali.

L'articolo 8 introduce un nuovo articolo (25-undevicies) nel decreto legislativo n. 231 del 2001, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, al fine di stabilire le sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali.

L'articolo 9 reca modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia, inasprendo sia la cornice sanzionatoria per i reati di cui agli articoli 4 (Traffico illecito di animali da compagnia) e 5 (Introduzione illecita di animali da compagnia) sia le sanzioni amministrative accessorie.

L'articolo 10 vieta al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento simile che ne impedisca il movimento. In caso di violazione del predetto divieto si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro.

L'articolo 11 reca modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 escludendo per il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia l’obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di mancata identificazione dell’animale, nelle ipotesi in cui adempia volontariamente all'obbligo di identificazione, sempreché la violazione non sia già stata contestata.

L'articolo 12 reca disposizioni riguardanti la polizia giudiziaria nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in danno di animali, prevedendo che debba essere sentito anche il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno che stabilisce le modalità di coordinamento tra le varie forze di polizia in materia di reati contro gli animali.

L'articolo 13 al comma 1, interviene sul primo comma dell'articolo 727-bis c.p. e sull’articolo 733-bis c.p., inasprendo le cornici sanzionatorie con l’applicazione delle pene, rispettivamente, dell'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda fino a 8.000 euro e l'arresto da tre mesi a due anni e l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.

L'articolo 14, nel modificare la legge n. 189 del 2004, prevede il divieto di utilizzare a fini
commerciali pelli e pellicce di gatti della specie Felis catus, ovvero gatto domestico.

L'articolo 15, infine, reca la clausola d'invarianza finanziaria.