La legge legge in titolo interviene in merito ai fenomeni di violenza esercitata dagli studenti, ma anche dai loro famigliari, nei confronti del personale della scuola.
A tal fine, la legge opera su due piani:
- da un lato, reca disposizioni sia a livello di monitoraggio e studio, istituendo l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico (art. 1), sia a livello di informazione e sensibilizzazione, prevedendo apposite iniziative di comunicazione istituzionale da parte del Ministero dell'istruzione e del merito (art. 2), e introducendo la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico (art. 3);
- dall'altro lato, sul versante penalistico-sanzionatorio introduce un'aggravante comune (art. 4) e modifica le fattispecie di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) e di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) (artt. 5 e 6), configurando specifiche aggravanti di pena qualora il fatto sia commesso in danno di dirigenti scolastici o personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.
Più nel dettaglio l'articolo 4 modifica l'art. 61 c.p. (Circostanze aggravanti comuni) al fine di inserire (n. 11-novies) un'ulteriore circostanza aggravante comune consistente nell'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico od ausiliario della scuola. L'articolo 5 modifica l'art. 336 c.p. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) introducendo - con riguardo alla suddetta fattispecie di reato - una circostanza aggravante a effetto speciale, per la quale la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola. Analoga circostanza aggravante ad effetto speciale è introdotta dall'articolo 6 nell'art. 341-bis c.p. con riguardo al reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
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