La legge n. 6 del 2024 si compone di quattro articoli. Nel dettaglio l'articolo 1 punisce rispettivamente:
- con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000, chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto non fruibili beni culturali
o paesaggistici propri o altrui;
- con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 40.000 chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico.
L'articolo 2 modifica l'art. 518-duodecies c.p. al fine di circoscrivere la fattispecie (Distruzione,
dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o
paesaggistici,), nella parte in cui punisce la condotta di chi rende il bene non fruibile, all'ipotesi in cui la fruibilità sia prevista.
L'articolo 3 modifica il terzo comma dell'articolo 635 del codice penale, prevedendo per la fattispecie prevista dal medesimo comma (danneggiamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico) anche con la pena pecuniaria della multa fino a 10 mila euro, in aggiunta alla già prevista pena della reclusione da uno a cinque anni.
L'articolo 4 infine modifica l'articolo 639 del codice penale:
- elevando "fino a euro 309" la multa comminabile ai sensi del primo comma;
- introducendo una fattispecie aggravata (sanzionata con pene raddoppiate) a carico di chi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- prevedendo specifiche sanzioni – reclusione da 1 a 6 mesi o multa da 300 a 1.000 euro – per coloro che deturpano o imbrattano teche, custodie e altre strutture adibite alla esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.
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