Come si legge nel comunicato stampa dell’8 aprile 2022, all’esito della camera di consiglio di pari data, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità, come sollevate dal Tribunale di Reggio Calabria, aventi ad oggetto le norme di cui al D.L. 33/2020 che prevedono sanzioni penali per la violazione di misure di contenimento del covid-19 la Corte (in particolare nei confronti di chi, risultato positivo al Covid e sottoposto alla quarantena obbligatoria, lasci la propria dimora o abitazione) ritenendo che la quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali, così come regolate dalle disposizioni impugnate, incidono sulla sola libertà di circolazione (art. 16 Cost.) - e non sulla libertà personale (art. 13 Cost.) come invece prospettato dal ricorrente secondo cui i relativi provvedimenti avrebbero pertanto dovuto essere adottati o, nell'impossibilità, convalidati dall’autorità giudiziaria - in quanto non comportano alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall’essere positive al virus trasmissibile ad altri per via aerea.