“Limitatori della penalità”: il caso del peculato dell’albergatore tra depenalizzazione legislativa e reviviscenza giurisprudenziale
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Ricevuto: 08 September 2021
| Accettato: 20 September 2021
| Pubblicato: 24 September 2021
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Riassunto
La recente ed ancora ‘aperta’ vicenda del c.d. peculato dell’albergatore pone diversi problemi, non ultimo quello dei rapporti tra potere legislativo e potere giudiziario. La riforma favorevole del 2020, con cui è stata rivista la disciplina precettiva e sanzionatoria dell’imposta di soggiorno, depenalizzando così la condotta di omesso versamento, è stata riletta, infatti, in termini fortemente riduttivi sul piano diacronico dalla giurisprudenza di legittimità. Per evitare forme di amnistia mascherata dei fatti pregressi che, in assenza di una disciplina transitoria, rischierebbero di non essere sanzionati sia ai sensi del delitto di peculato, sia ai sensi del nuovo illecito amministrativo depenalizzato, questa novella è stata considerata come una ‘successione mediata apparente di leggi’ priva, quindi, di efficacia retroattiva, piuttosto che – come pare più corretto all’esito di una sua analisi complessiva, includente anche parte sanzionatoria e ratio legis – come un’ipotesi di c.d. successoria impropria che, al contrario, implica una abolitio criminis delle medesime condotte. In ogni caso, al di là degli esiti di tale diatriba, dalla stessa si può desumere che per eliminare in futuro simili tensioni ‘intertemporali’ tra legislatore e giudice penale in ordine all’efficacia retroattiva di riforme in bonam partem, l’unica alternativa percorribile è una depenalizzazione esplicita con contestuale previsione di una disciplina transitoria.
"Crime law limiters": misappropriation of the tourist tax committed by hotelier between decriminalization and case-law resurrection
The recent reform of misappropriation of the tourist tax is very problematic, also on the side of the relationship between Parliament and the judiciary. The reform of 2020 has decriminalized the facts of failure to pay the tourist tax by the hoteliers by imposing an administrative sanction. However, the case law considers that the amendment does not have a retroactive effect and continues to apply article 314 of the Italian Criminal Law Statute in pending trials. Therefore, the Author suggests that future reforms should be explicit decriminalization with a temporary framework to avoid the risk of a reductive interpretation.
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