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Limiti al principio di retroattività favorevole nel dialogo tra le Corti: il caso dell’abrogazione dell’illecito amministrativo punitivo con contestuale incriminazione del medesimo fatto

Vincenzo Tigano

Archivio Penale
© dell'autore 2023
Ricevuto: 09 February 2023 | Accettato: 27 March 2023 | Pubblicato: 27 March 2023


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Riassunto

​Il contributo analizza i principi di diritto intertemporale che regolano la cd. successione “impropria” di leggi amministrative punitive e penali, mettendo soprattutto in evidenza la funzione attribuibile al principio di retroattività favorevole e i relativi limiti. In particolare, il fenomeno normativo viene inquadrato come un’abrogazione dell’illecito amministrativo con perdurante attribuzione di disvalore al fatto, addirittura riqualificato sul piano penale; con effetti, dunque, non abolitivi ma modificativi del regime sanzionatorio applicabile. La conseguenza è che il principio di retroattività in mitius – che trova riconoscimento sia nella Costituzione sia nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo sia nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, pur con una diverso peso specifico e con una diversa efficacia applicativa in ciascuna di esse – dovrebbe operare non per escludere la punibilità dei fatti pregressi, soggetti alla legge in vigore al momento della loro realizzazione, ex art. 1 della legge n. 689/1981, ma per delimitare il perimetro delle sanzioni amministrative punitive irrogabili in via ultrattiva. A questo risultato potrebbe giungersi attraverso un confronto con le pene successivamente introdotte per punire i medesimi fatti, qualora queste ultime risultino meno afflittive delle sanzioni precedentemente in vigore.


The article analyzes intertemporal law principles regulating “improper” succession of administrative punitive and criminal laws, with particular regard to functions and limits of the principle of retroactive application of the most favorable law. The normative phenomenon under consideration is conceived as the abrogation of an administrative infraction without discontinuance of punishability of the fact, which is indeed reclassified as a crime; therefore such “improper” succession of laws does not abolish but modifies applicable sanction regime. The consequence is that the principle of retroactivity in mitius – which is recognized both in the Constitution and in the European Convention on Human Rights and in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, with a different specific weight and application effectiveness in each of them – should operate not to exclude the punishment of previous facts, subject to the law in force at the time of their realization, pursuant to art. 1 of the law n. 689/1981, but to delimit the perimeter of the administrative-punitive sanctions that can be applied ultra-actively. This result could be achieved by comparing them with the criminal sanctions subsequently introduced to punish the same acts, if the latter are less afflictive than the former.


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