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L’impresa a “parcecipazione mafiosa” tra repressione e prevenzione

Francesco Siracusano

Archivio Penale
© dell'autore 2021
Ricevuto: 17 September 2021 | Accettato: 24 September 2021 | Pubblicato: 28 September 2021


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Riassunto

La capacità e l’attitudine delle organizzazioni mafiose di incidere sul tessuto economico di un territorio, condizionando l’attività imprenditoriale, è strettamente collegata alle relazioni di collusione instaurate con aziende apparentemente estranee al contesto mafioso. La contiguità dell’imprenditore con il sodalizio criminale e l’impresa a “partecipazione mafiosa” continuano a rappresentare modelli socio–criminologici ricondotti, dalla giurisprudenza, all’interno dello schema previsto dagli artt. 110 e 416-bis c.p. o della partecipazione vera e propria. Anche per l’inidoneità “strutturale” dell’art. 513-bis c.p. a punire le condotte dell’imprenditore “esterno” all’associazione mafiosa. Il condizionamento dell’attività imprenditoriale e le “agevolazioni” di cui beneficerebbero le organizzazioni criminali potrebbero, invece, venire regolate da strumenti di carattere “preventivo–cautelare” (gli artt. 34 e 34-bis del d.lgs. n. 159/2011). Misure, queste, tese al pieno recupero della “legalità aziendale” non ancora del tutto compromessa dall’infiltrazione mafiosa e meno “invasive” della tradizionale confisca.


The company with "mafia participation" between repression and prevention.


Mafia organizations capacity and attitude of affecting the economic fabric of a territory, influencing entrepreneurial activity, is strictly connected to collusion relations with businesses which are apparently aliens to mafia framework. The adjacency of the entrepreneur with criminal association and “mafia participation” business represent social–criminological patterns lead back by jurisprudence to the articles 110 and 416-bis c.p. or to the very participation scheme. Also, because art. 513-bis c.p. is “structurally” not adequate to punish the conducts of businessman “external” to mafia association. Instead, the conditioning of entrepreneurial activity and the “supports” in favor of criminal organizations could be governed through “precautionary” measures (articles 34 – 34-bis of l. n. 159/2011). These aim to recover the “company legality”, still not entirely compromised by mafia infiltration.

 


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