Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

L’impugnazione della parte civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio – Corte cost., n. 176 del 2019

A. M. Capitta

Corte cost

Con la sentenza n. 176 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 576 c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111, co. 2, Cost., dalla Corte d’appello di Venezia, nella parte in cui tale disposizione prevede che la parte civile possa proporre al giudice penale anziché al giudice civile impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio.
Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, la Consulta ha rilevato che, coerentemente con l’impianto complessivo del regime dell’impugnazione della parte civile, il legislatore non ha derogato al criterio per cui, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata da un giudice penale con il rispetto delle regole processualpenalistiche, anche il giudizio d’appello è devoluto a un giudice penale (quello dell’impugnazione) secondo le norme dello stesso codice di rito. Infatti – ha precisato la Corte – il giudice dell’impugnazione, lungi dall’essere distolto da quella che è la finalità tipica e coessenziale dell’esercizio della sua giurisdizione penale, è chiamato anzitutto a riesaminare il profilo della responsabilità penale dell’imputato, confermando o riformando, seppur solo agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado. È quindi del tutto coerente con l’impianto del codice di rito che, una volta esercitata l’azione civile nel processo penale, la pronuncia sulle pretese restitutorie o risarcitorie della parte civile avvenga in quella sede. Pertanto – ha concluso il Giudice delle leggi – anche quando l’unica impugnazione proposta sia quella della parte civile non è irragionevole che il giudice d’appello sia quello penale, con la conseguenza che le regole di rito siano quelle del processo penale.
Quanto al diverso profilo, denunciato dalla Corte rimettente, concernente l’aggravio del carico di lavoro del giudice penale d’appello e la conseguente irragionevole protrazione della durata dei processi, la Consulta non ha mancato di sollecitare adeguati interventi diretti ad approntare sufficienti risorse personali e materiali, rimessi alle scelte discrezionali del legislatore in materia di politica giudizi