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L’incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato parlamentare e l’irretroattività della norma penale

Adelmo Manna

Archivio Penale pp. 51-64
DOI 10.12871/97888674131575 | © Pisa University Press 2016
Pubblicato: 20 April 2014


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Riassunto

Un’indagine circa la natura costituzionale dell’istituto dell’incandidabilità alla carica dei parlamentari non trova affermazioni espresse e dirette della giurisprudenza costituzionale e per questo motivo l’Autore argomenta in via induttiva, tenendo presente il dettato costituzionale, le pronunce della Consulta nel rispetto del principio della stretta interpretazione. La Corte costituzionale ha già ammesso l’incandidabilità per le rappresentanze elettive regionali e locali, anche se per i consiglieri regionali la Costituzione fa espressamente rinvio soltanto all’ineleggibilità e all’incompatibilità. L’incandidabilità alla carica parlamentare prevista dal d.lgs. n. 235 del 2012 costituisce una “particolarissima” forma di ineleggibilità, e impone che il cittadino non deve aver portato le condanne penali definitive previste dalla legge. Tale istituto introdotto per i parlamentari rientra nella disciplina legislativa relativa ai “requisiti di accesso alle cariche pubbliche” prevista dall’art. 51 Cost., ed è congruo con il regime giuridico previsto dalla Costituzione per la verifica esclusiva da parte delle Camere, circa la sussistenza di ogni aspetto che per legge può limitare, incidere o comprimere il diritto all’elettorato passivo. Allorché l’incandidabilità sarà applicata anche a sentenze pronunciate prima della sua entrata in vigore, ovvero concerne condotte delittuose avvenute prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame, il risultato finale sarebbe la violazione del principio di irretroattività.


Sommario

1. Introduzione. - 2. I criteri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per stabilire la natura penale o non delle sanzioni, indipendentemente dal relativo nomen iuris. - 3. La verifica, in base ai criteri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, se la sanzione de quo agitur possa o no annoverarsi nell’ambito del c.d. diritto punitivo. - 4. La natura dell’organo deputato ad irrogare la sanzione dell’incandidabilità sopravvenuta e la funzione della sanzione stessa come criteri decisivi per l’individuazione della natura giuridica di quest’ultima. - 5. (segue) La funzione della sanzione dell’incandidabilità sopravvenuta. - 6. Il valore dell’afflittività della sanzione, in rapporto alla funzione dalla stessa svolta. - 7. Un argomento interpretativo per absurdum, che serve a dimostrare ulterioremente la fondatezza della tesi per cui la sanzione dell’incandidabilità sopravvenuta è di carattere retroattivo. - 8. Conclusioni.

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