Con la sentenza n. 171 del 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 276, co. 1-ter, c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost., dal Tribunale ordinario di Napoli, nella parte in cui tale disposizione stabilisce che «in caso di manomissione ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all’art. 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 283-ter, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità».
La Consulta non ha esaminato il merito delle questioni, dichiarandole inammissibili per difetto di dimostrazione della loro rilevanza. L’ordinanza di rimessione, infatti, non ha illustrato le ragioni per le quali gli episodi di trasgressione alle prescrizioni imposte all’indagato sarebbero stati tali da non poter essere qualificati di «lieve entità». La descrizione estremamente succinta delle condotte e l’assenza di un concreto confronto argomentativo con i princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sulla nozione di «lieve entità» – la quale ricorre in caso di violazioni di modesto rilievo e significato o di violazioni che non siano in grado di smentire la precedente valutazione di idoneità della misura a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto (ex multis, Cass., Sez. VI, 13 febbraio 2023, n. 5930; Id., Sez. IV, 31 ottobre 2019, n. 44410, Guidoni, in Mass. Uff., n. 277696; Id., Sez. IV, 22 marzo 2018, n. 13348, Di Bernardo, ivi, n. 272943) – non hanno consentito alla Corte di apprezzare la plausibilità del percorso logico seguito dal rimettente in merito alla valutazione della reale consistenza delle trasgressioni contestate e della loro incidenza sul periculum libertatis.
Inoltre, la Corte ha rilevato un ulteriore profilo di inammissibilità, riguardante l’omessa interpretazione, da parte del rimettente, della clausola «salvo che il fatto sia di lieve entità», della sua portata e dei possibili effetti della sua applicazione nel giudizio principale. L’ordinanza di rimessione ha prospettato la sussistenza di un automatismo nell’art. 276, co. 1-ter, c.p.p., senza però spiegare perché questo sopravviva alla novellazione di cui all’art. 5, L. 16 aprile 2015, n. 47, la quale, a sua volta, nel prevedere la suddetta clausola, ha consentito di temperare il meccanismo automatico di applicazione della custodia in carcere e ha reintrodotto il potere-dovere del giudice di procedere a una valutazione concreta dell’entità dei fatti. Proprio la clausola sopra menzionata – ha osservato la Corte – rende dubbio che possa continuare a parlarsi di automatismo. Infatti, detta clausola, in caso di violazioni lievi o comunque inidonee a smentire la precedente valutazione di adeguatezza cautelare, consente di non ricorrere al “regime derogatorio” previsto dal co. 1-ter dell’art. 276 c.p.p., applicando invece quello ordinario di cui al co. 1 del medesimo articolo, senza ricorrere necessariamente alla custodia in carcere. Su questo profilo e, in particolare, sulla asserita presenza di un automatismo – ha concluso la Consulta – sarebbe stata, dunque, necessaria una puntuale motivazione da parte del giudice rimettente.









