La Corte costituzionale ha dichiarato:
1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 464-quater, co. 1, c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111, co. 6, 25, co. 2, e 27, co. 2, Cost., dal Tribunale ordinario di Grosseto;
2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-quater e 464-quinquies c.p.p., sollevate, in riferimento all’art. 27, co. 2, Cost., dal medesimo Tribunale;
3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, co. 2 e 3, c.p., sollevata, in riferimento all’art. 25, co. 2, Cost., dal medesimo Tribunale;
4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 464-quater, co. 4, c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 97, 101 e 111, co. 2, Cost., dal medesimo Tribunale.