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È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 191, 266, 267, 268, 271 c.p.p., nella parte in cui consentono la collocazione dei sistemi di rilevamento e acquisizione di dati, notizie e conversazione all’interno di luoghi riservati, in assenza di una specifica disciplina legislativa che indichi i casi e i modi in cui sia consentita la violazione della vita privata.