Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Misure cautelari - Corte cost., n. 190 del 2015

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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Bologna, dopo che lo stesso aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, co. 1, e 27, co. 2, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, co. 3, c.p.p., come modificato dall’art. 2, co. 1, lett. a) e a-bis), d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, l. 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416, co. 6, c.p., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – tale disposizione non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.


La Consulta ha rilevato che, a seguito della modifica del secondo periodo del co. 3 dell’art. 275 c.p.p. (legge 16 aprile 2015, n. 47), avvenuta in epoca successiva all’ordinanza di rimessione, è stato eliminato il vulnus costituzionale censurato dal giudice rimettente. La novella del 2015, infatti, ha previsto, con riferimento al reato dell’art. 416, co. 6, c.p., una presunzione meramente relativa, stabilendo che possono essere applicate misure cautelari personali alternative alla custodia cautelare in carcere quando vi sono elementi da cui risulta la loro sufficienza a soddisfare le esigenze cautelari.


A fronte di questo ius superveniens, la Corte costituzionale ha stabilito che spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata e ha disposto, pertanto, la restituzione degli atti al giudice a quo.


                                                                                                                      A.C.