Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Misure cautelari/Criteri di scelta - Corte cost., n. 103 del 2015

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La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità, per sopravvenuta mancanza di oggetto, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, co. 3, c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, co. 1, e 27, co. 2, Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catanzaro, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis c.p., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – tale disposizione non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La Corte costituzionale aveva, infatti, già dichiarato costituzionalmente illegittima, con la sentenza n. 48 del 2015, la norma censurata nei sensi auspicati dal giudice rimettente.