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Misure cautelari personali antecedenti allo svolgimento dell’istruzione dibattimentale e dubbi di legittimità costituzionale

Guido Pierro

Archivio Penale pp. 904-915
DOI 10.12871/978886741611010 | © Pisa University Press 2016
Pubblicato: 20 December 2015


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Riassunto

Il Tribunale di Grosseto ha sollevato questione di costituzionalità per i gravi dubbi di legittimità dischiusi dall’ormai consolidata interpretazione che dell’art. 291 c.p.p. dà la Suprema Corte di Cassazione, lesiva dell’imparzialità dell’organo giudicante, precisamente del giudice del dibattimento, che, ai fini di decisioni in ordine a provvedimenti cautelari, conosca gli atti contenuti nel fascicolo del p.m. Secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata che dà della norma di cui sopra il Giudice di Grosseto, per le decisioni de libertate sarebbe precluso al giudice del dibattimento l’utilizzo degli atti d’indagine; in caso contrario, la decisione sul merito risulterebbe pregiudicata dalla «naturale tendenza a confermare una decisone già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda». Le problematiche riscontrate dal Giudice di Grosseto sono, ad opinione dell’autore, tanto inedite quanto infondate e le posizioni assunte risultano essere contrastanti in toto con l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale dei Supremi Giudici di legittimità.


Sommario

1. Una inedita eccezione di legittimità costituzionale tra normativa cautelare e diritto vivente. - 2. Una singolare interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 del codice di rito penale. - 3. Le non condivisibili incertezze sulla imparzialità del giudice del dibattimento che prima dello svolgimento dell’istruttoria dibattimentale assuma decisioni de libertate sulla base unicamente degli atti racchiusi nel fascicolo del pubblico ministero, alla luce delle linee-guida della giurisprudenza costituzionale. - 4. Le conseguenti non riscontrabili violazioni del principio della presunzione di innocenza dell’imputato, del contraddittorio processuale paritetico, nonché del principio di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza dei trattamenti giuridici.

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