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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Trapani.
In particolare, le questioni sollevate avevano ad oggetto:
1)in via principale «dell’intera disciplina prevista dal I e II capo del titolo IV del I libro» del d. lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della l. n. 136 del 2010), in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.
2)e in subordine, dell’art. 52, co. 1, del d. lgs. n. 159 del 2011, «nella parte in cui restringe la tutela dei terzi creditori, nel caso di confisca disposta all’esito di un procedimento di prevenzione, ai soli titolari di diritti di credito risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro» per contrasto con agli artt. 3, 24 e 41 Cost..
Quanto alla questione principale, le ragioni d’inammissibilità attengono alla formulazione dell’ordinanza di rimessione – manca l’indicazione della norma o la parte di essa, che determinerebbe la paventata violazione dei parametri costituzionali invocati – ed in ogni caso «il rimettente invoca, in questo modo, un intervento “di sistema” esorbitante, per sua natura, dai limiti del giudizio di legittimità costituzionale». Inoltre, con riferimento alla questione subordinata, manca l’indicazione dell’intervento additivo che la Corte dovrebbe adottare – il giudice a quo non chiarisce quali potrebbero essere i «criteri meno rigidi» rispetto a quelli stabiliti dall’art. 2704 c.c. «ma comunque idonei a fornire adeguata certezza della sussistenza del credito e della sua anteriorità al sequestro» – al fine di rimuovere la (presunta) violazione dei principi costituzionali.
M.D.