Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Misure di prevenzione - Corte cost., n. 291 del 2013, con Osservazioni a prima lettura di M.F. Cortesi

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 Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui all’art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle perso-ne pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e, in via consequen-ziale, di cui all’art. 15 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in mate-ria di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non prevedono che, qualora l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa del-lo stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, an-che d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel mo-mento dell’esecuzione della misura.