La sentenza in commento riconosce la legittimità costituzionale della libertà vigilata applicata al liberato condizionalmente, ricostruendone la ratio e le finalità. Poiché la liberazione condizionale presuppone il sicuro ravvedimento del condannato, la libertà vigilata in questi casi non può essere considerata una misura di sicurezza, e dunque non presuppone l’accertamento circa la pericolosità sociale dell’individuo. Secondo la Consulta, pertanto, i due istituti hanno un legame inscindibile, tale per cui devono leggersi unitamente: la funzione della libertà vigilata de qua è quella di verificare la correttezza del giudizio svolto ex ante circa il sicuro ravvedimento dell’individuo, e le prescrizioni che a questo vengono impartite hanno una ratio di controllo necessario al fine di garantire l’esecuzione della liberazione condizionale.