Fonte immagine: www.cortecostituzionale.it
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 1, lett. b), d.l. 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, l. 30 maggio 2014, n. 81, nelle parti in cui stabilisce che l’accertamento della pericolosità sociale «è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all’art. 133, co. 2, n. 4, c.p.» e che «non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali».